Direzione Lavori:
La direzione lavori viene espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La direzione dei lavori consiste nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità a quanto riportato nel presente capitolato d'oneri.
Il direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno altresì carico tutte le attività e i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Qualora i lavori, in funzione delle loro caratteristiche e della loro entità, siano sottratti all'obbligo della nomina dei coordinatori e della redazione del piano di sicurezza, nella direzione dei lavori sono compresi tutti gli adempimenti, gli obblighi e le prestazioni relative alla sicurezza nel cantiere.
Prima che si provveda all'affidamento dei lavori all'impresa esecutrice, il direttore dei lavori effettua le verifiche del progetto in relazione alle caratteristiche dei luoghi e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori, è accertata la corrispondenza del progetto dei lavori alle condizioni di fatto riscontrate e che non è intervenuta alcuna variazione che richieda modifiche al progetto approvato antecedenti la consegna dei lavori.
Prima che si proceda alla stipulazione del contratto il direttore dei lavori accerta che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti richiesti al coordinatore per l'esecuzione e all'aggiudicatario in materia di piani di sicurezza.
Piani di Sicurezza:
Per Piani di sicurezza nei cantieri si intendono:
• Il
PSC è un piano di sicurezza e Coordinamento che serve a definire l’architettura del cantiere ed è obbligatorio quando risulta necessario coordinare attività svolte da più imprese che operano all’interno dello stesso cantiere al fine di evitare eventuali interferenze durante lo svolgimento dei lavori, infatti tale piano
non viene redatto quando i lavori sono svolti da un’unica impresa
• Il
PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) è un piano che viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario per ogni cantiere in cui si effettuano delle lavorazioni ed è considerabile come piano sostitutivo del
PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), quando questo non sia previsto.
È preparato entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori.
• Il
POS (Piano Operativo di Sicurezza) è sempre obbligatorio all’interno di un cantiere, la compilazione di tale documento viene svolta spesso dalla stessa azienda che esegue i lavori.