Regolarizzazione di variazione catastale:
PREMESSA: Dal primo luglio 2010 è entra in vigore una nuova normativa riguardante i rogiti immobiliari, illustrata nel Dl n.78 del 31 maggio 2010 e spiegata in un precedente articolo "Nuove Norme per il Rogito". In sintesi non è più possibile vendere immobili non in regola dal punto di vista catastale, e per i quali la piantina depositata non corrisponda a quella effettiva dell'abitazione. Quindi se si possiede un immobile non in regola dal punto di vista catastale non lo si può collocare sul mercato, in altri termini non può essere oggetto di compravendita. Per poter vendere quindi un immobile non in regola catastalmente occorre procedere con la sua regolarizzazione.
VARIAZIONI DA SANARE: L'Agenzia del Territorio ha chiarito con la circolare 2/2010 quali sono le variazioni che è obbligatorio regolarizzare dal punto di vista catastale e quali sono i casi di esclusione. Le variazioni catastali da regolarizzare sono dunque le seguenti:
• trasformazione di balconi in verande chiuse;
• trasformazione di sottotetti in ambienti abitabili;
• costruzione di soppalchi;
• realizzazione di un secondo bagno;
• trasformazione di un ripostiglio in un bagno;
• spostamento della cucina in un altro ambiente;
• abbattimento di un tramezzo e trasformazione di due o più ambienti in un unico ambiente;
• divisione di un ambiente di grandi dimensioni in due o più ambienti.
Risultano invece esclusi dalla variazione catastale opere quali lo spostamento di un tramezzo o di una porta, perchè pur variando la superficie dei vani non comportano una riduzione o un aumento del numero dei vani stessi.
COME METTERSI IN REGOLA:
1. SE E' STATA RICHIESTA LA DIA: Coloro che hanno effettuato interventi tesi a modificare lo stato dell'appartamento devono obbligatoriamente procedere alla regolarizzazione. Se la Dia era stata regolarmente presentata, ma si era omesso di richiedere la variazione catastale, sarà possibile mettersi in regola rivolgendosi ad un tecnico cui richiedere la realizzazione della nuova planimetria e la conseguente presentazione della variazione catastale. Ai costi del tecnico, vanno naturalmente aggiunti i costi della multa di 103 euro per la tardiva presentazione.
2. SE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE SENZA DIA (articolo 36 della legge 380/2001): Qualora gli interventi modificativi dello stato dell'immobile non siano stati comunicati attraverso una DIA e vi era l'obbligo di farlo, il responsabile dell'abuso o il proprietario attuale dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Regolarizzare la posizione in tal caso è quindi possibile, ma ad un costo mediamente molto più elevato, dato il maggior onere nei confronti del tecnico, il quale dovrà descrivere i lavori e garantire che non siano presenti ulteriori abusi, oltre al pagamento di un
contributo di costruzione di importo doppio rispetto a quello ordinario (a titolo di
oblazione, dato che l'articolo 16 prevede in questo caso il
rilascio del permesso di sanatoria).
N.B. Per le opere effettuate senza Dia e per le quali si rendeva necassaria anche una licenza edilizia non è prevista alcuna possibilità di sanatoria o regolarizzazione, trattandosi di veri e propri casi di abusivismo edilizio. Un esempio di tali interventi sono quelli di sopraelevazione o quelli che hanno comportato un ampliamento dell'immobile.